Zanichelliscuola: normativa libri di testo

Art. 5 d.l.137 del 28 agosto 2008, convertito in legge 169, 30 ottobre 2008, modificato dal d.l. 134/2009

Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si e' impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da Internet, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Ai sensi dell'D.M. 41/2009 sulle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo, Zanichelli conferma la propria politica in merito al rispetto di quanto previsto dall'articolo 5.

La legge richiede l'impegno degli editori a non modificare i libri per sei anni.

Come chiarisce la circolare adozioni (Circ. n.16 del 10/02/2009 "Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010") il vincolo non può essere retroattivo.

Tuttavia Zanichelli, in considerazione della forte attualità di molti suoi libri pubblicati prima del 2009, assume spontaneamente tale vincolo anche per i libri di catalogo (con poche eccezioni, indicate nel catalogo stesso).